I quattro punti principali del noleggio da parte di privati.

03.05.2012 22:47

I quattro punti principali del noleggio da parte di privati
1. E' possibile noleggiare in forma occasionale ogni imbarcazione sopra i dieci metri di lunghezza (anche quando la barca è in leasing)
2. Il noleggio potrà essere esercitato dallo stesso armatore proprietario dell'imbarcazione o da persona da lui designata, con obbligo di patente nautica per le imbarcazioni (10,01-24 m) e di titolo professionale per le navi da diporto (quelle maggiori di 24 m).
3. Prima di effettuare il noleggio è obbligatorio comunicarlo via telematica (le modalità precise devono essere oggetto di un decreto) all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto. In caso si impieghi del personale, va effettuata anche una comunicazione all'INPS e all'INAIL.
4. Se i proventi derivanti dall'attività di noleggio non superano i 30.000 euro all'anno, è possibile assoggettarli a un'imposta sostitutiva del 20 per cento, con esclusione della detraibilità dei costi e delle spese sostenute per l'attività di noleggio.

 

 

PRIME RIFLESSIONI SUL NOLEGGIO OCCASIONALE

Nel Supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 marzo 2012 è stato

pubblicato il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, il c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, convertito

con modifiche nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”̀.

Il suddetto Decreto, al Capo III, con rubrica “Misure per la portualità e l’autotrasporto e

l’agricoltura”, introduce diversi provvedimenti di modifica e integrazione per il comparto nautico.

Tra le novità, merita un approfondito esame, l’art. 59-ter, rubricato “Semplificazione nella

navigazione da diporto”, introdotto per l’appunto in sede di conversione.

Tale norma introduce nel D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (il c.d. Codice della nautica da

diporto, d’ora in avanti il “Codice”), nel capo II del titolo III (dedicato al “Noleggio”), dopo l’articolo

49, un nuovo articolo, l’art. 49-bis, rubricato “Noleggio occasionale”.

Art. 59-ter. Semplificazione nella navigazione da diporto.

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo

l’articolo 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il

turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di

imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale,

attività̀ di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale

dell’unità.

2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal

titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso

l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui

all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei

titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il

conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale

diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo

accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad

esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è

subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità̀

telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente,

nonché́ all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma

2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto

comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre

la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo

3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le

modalità̀ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall’attività̀ di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a

richiesta del percipiente, sempreché́ di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con

esclusione della detraibilità̀ o deducibilità̀ dei costi e delle spese sostenute relative all’attività̀ di

noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle

persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la

liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità̀ semplificate di documentazione e di

dichiarazione dei predetti proventi, le modalità̀ di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché́ ogni

altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione

all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità̀ di fruire del

regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal

medesimo regime”.

1) Inquadramento sistematico, legittimati all’esercizio e ambito di applicazione.

a) E’ doveroso, in apertura dell’esame dell’art. 49-bis, inquadrare sistematicamente il nuovo

istituto. Sebbene si differenzi dal noleggio - per il fatto di non essere suscettibile di applicazione,

come vedremo in appresso, dell’art. 2 del Codice - il noleggio occasionale è da considerare una

species del più grande genus noleggio, e pertanto a lui si applica la relativa disciplina (1). Riprova

di tale inquadramento sono il volontario inserimento da parte del legislatore dell’art. 49-bis

immediatamente dopo le norme relative al noleggio e l’inciso contenuto in principio del comma 3

(“Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo”) che considera applicabili le previsioni del

titolo III sui contratti di utilizzazione.

b) Al comma 1 il legislatore indica i soggetti legittimati all'esercizio del noleggio

occasionale, e precisamente il “titolare persona fisica”, ovvero “l'utilizzatore a titolo di locazione

finanziaria”.

Colpisce, immediatamente, l’utilizzo in senso atecnico, da parte del legislatore, della

dicitura “titolare persona fisica”, che nel linguaggio comune s’identifica col proprietario persona

fisica, mentre, giuridicamente, deve identificarsi con qualsiasi soggetto legittimo di un rapporto

(1) Cfr. Artt. 47, 48 e 49 del Codice in tema di noleggio di unità da diporto.

giuridico, non semplicemente col proprietario. Perché il legislatore non ha utilizzato la parola

“proprietario”? E’ stata una mera imprecisione? Oppure perché nel concetto di titolare intende far

confluire tutti i soggetti che hanno una titolarità di diritti sul bene, e precisamente il proprietario, il

conduttore, il comodatario, etc. Aderendo a questa ricostruzione si realizzerebbe anche la finalità

della norma, ovvero ”incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico”!

Considerando, invece, l’”utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”, il legislatore non

distingue tra persona fisica e persona giuridica: ci si chiede, in questo caso, se si tratti di una mera

dimenticanza, oppure se il legislatore abbia voluto estendere l’esercizio del noleggio occasionale

anche agli utilizzatori persone giuridiche? Un’interpretazione letterale della norma dovrebbe far

propendere per tale ultima ricostruzione; ma, è anche possibile che il legislatore abbia voluto

indicare, per simmetria con l’inciso “titolare”, che anche l’utilizzatore dovesse essere una persona

fisica.

Nessun cenno della norma, invece, sulla bandiera battuta dall’unità. Così costruita la

fattispecie sembrerebbe possibile applicare il noleggio occasionale anche in caso sia esercitato su

unità che battono bandiere non italiane.

c) Altro aspetto da considerare è il concetto di occasionalità: il noleggio è occasionale se

viene effettuato di rado, di tanto in tanto? Qual è il limite che separa l’occasionalità dall’abitualità?

Non è agevole dare una risposta esaustiva, giacché non esistono regole che, facendo

riferimento a criteri temporali o ad altri parametri, consentano di individuare in maniera netta le

differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Gli enti preposti hanno più volte

precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e “occasionalità”, la valutazione

circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso sulla base delle

situazioni di fatto riscontrabili in concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma abituale

deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo

continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”.

In sostanza, l’elemento dell’abitualità abbinato a quello della professionalità sta a delimitare

un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Per

contro, il significato di occasionale traduce i caratteri della contingenza, della eventualità e della

secondarietà. Parrebbe, quindi, che il limite debba essere rinvenuto nel carattere della

professionalità.

d) Il primo comma precisa, altresì, su quali unità si possa esercitare il noleggio occasionale,

ovvero sulle imbarcazioni e sulle navi. In questo inciso il legislatore si è allineato all’ambito di

applicazione del Decreto Titoli (2).

e) L’ultimo periodo del comma 1, art. 49-bis in commento stabilisce che tale forma di

(2) D.M. 10 maggio 2005, n. 121, rubricato “Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”,

in Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 154 del 7 luglio 2005. E’ evidente che il legislatore abbia perso una preziosa occasione per

riprendere e definire l’annosa questione del noleggio su natanti, che, a parere dello scrivente, presenta un tipico caso di applicazione

normativa difforme a fattispecie identiche, utilizzando come oggetto del discrimine la mera lunghezza dell’unità da diporto utilizzata!

noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità (il c.d. “diporto commerciale”).

Le unità da diporto adibite a noleggio occasionale non sono, pertanto, soggette

all’applicazione dell’art. 2 del Codice (3) e, in particolare, al regime di annotazione dell’utilizzazione

a fini commerciali nei relativi registri di iscrizione e riportati nella licenza di navigazione, nonché,

soprattutto, al regime di esclusività dell’utilizzo delle unità adibite a fini commerciali di cui all’ultimo

comma del medesimo art. 2. Non potrà neppure avere le agevolazioni in tema di detraibilità o

deducibilità dei costi e delle spese sostenute per tal esercizio, e precisamente, tra le altre, la non

imponibilità IVA, ex art. 8-bis del d.P.R. 633/1972, alla fornitura di carburante di cui beneficiano le

unità da diporto impiegate in attività di noleggio e l’esenzione dall’imponibilità IVA in caso di

acquisto o l’importazione di unità da diporto destinate ad attività commerciali.

A questo punto ci si chiede se imbarcazioni e/o navi utilizzate esclusivamente per fini

commerciali possano svolgere attività di noleggio occasionale? Dal tenore della norma non si

riscontra alcun impedimento in tal senso.

2) Conduzione dell’unità adibita a noleggio occasionale e titolo abilitativo.

a) Il comma 2 dell’art. 49-bis prevede che il comando e la condotta dell’imbarcazione da

diporto possano essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del

possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del Codice (4), derogando così alle disposizioni

(3) Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto. - “1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a

scopo sportivo o ricreativo.

2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle

attività̀ svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società̀ , esercenti le suddette attività̀ commerciali e degli

estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli

estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

3. Qualora le attività̀ di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea,

l’esercente presenta all’autorità̀ marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una

dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità̀ della stessa, nonché̀ gli estremi della polizza

assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità̀ civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.

Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità̀ , deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività̀ a cui sono adibite.”

(4) Art. 39. Patente nautica. - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria

nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

• per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

• b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a

bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc

se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro

bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente

per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia

dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto

il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per

le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

citate in tema di istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il titolo professionale è, tuttavia, necessario se il noleggio occasionale si esercita su navi da

diporto.

E’ la grande novità istituita col noleggio occasionale. L’esigenza di liberalizzazione che ha

spinto il legislatore a prescindere dai titoli professionali si sarebbe potuta assecondare in altro

modo: in tal modo, infatti, consentendo alle persone fisiche di noleggiare in via “agevolata”, sono

discriminate le società di charter, alle quali, invece, le norme sul decreto titoli si applicano. Sorge,

pertanto, un nuovo caso di applicazione normativa difforme a fattispecie identiche!

b) Il comma 2 dell’art. 49, nell’ultimo capoverso specifica quale regime deve applicarsi per il

caso in cui il titolare persona fisica o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria nell’esercizio

dell’unità si affidi a personale diverso, e precisamente tali prestazioni lavorative devono essere

comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1 (5), del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che ad esse si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 72 (6) del citato decreto legislativo n. 276/2003.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli

sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che

le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile

per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono

equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate

per le rispettive categorie:

a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;

b) Categoria B: comando di navi da diporto;

c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

(5) Art. 70. Definizione e campo di applicazione. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura

meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero

in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate

o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a

calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà

e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

(6) Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le

rivendite autorizzate uno o più̀ carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività̀ lavorative affini a quelle di cui

all’articolo 70, comma 1, nonché́ del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione

dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non

incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che

presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali

all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del

valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del

buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva

e assicurativa del lavoro subordinato.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui

avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei

contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Il termine per l’adozione del decreto di cui al comma

Nel caso in cui, pertanto, per la conduzione dell’unità si utilizzi ulteriore personale, per tali

prestazioni di lavoro, considerate di tipo accessorio, il titolare o l’utilizzatore dovranno provvedere

al pagamento delle spettanze al prestatore di lavoro occasionale ed effettuare il versamento per

suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata in misura pari al 13

per cento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento.

Di contro, il prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso, con esenzione

da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

3) Adempimenti amministrativo-burocratici per l’esercizio del noleggio occasionale.

Il comma 3 dell’art. 49-bis prevede che l’esercizio del noleggio è subordinata

esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche,

all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed

all’Inail, nel caso di impiego di ulteriore personale.

L’inciso posto in principio del comma in oggetto “Ferme restando le previsioni di cui al

presente titolo” fa conseguire, anche per il noleggio occasionale, l’applicazione di tali norme, e, tra

le altre, l’obbligo di redazione di un contratto redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in

originale o in copia conforme, nonché l’ammissibilità del contratto di subnoleggio.

Alla violazione dell’obbligo di comunicazione conseguono sanzioni, e precisamente se si

effettua noleggio occasionale in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto si applica la

sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del Codice (7); mentre in assenza di comunicazione

all’Inps o all’Inail si l’applicano le sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3 (8), del decreto-legge 22

febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73 in tema di

emersione del lavoro irregolare.

4) Rimando normativo.

Nel comma 4 dell’art. 49-bis, troviamo un rimando normativo attraverso il quale il legislatore

demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di emanare un decreto ministeriale al

fine di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il quale dovrebbe

1, dell’art. 72, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

(7) Art. 55. Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento

della navigazione da diporto. - 1. Chiunque esercita le attività̀ di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed

insegnamento della navigazione da diporto senza l’osservanza delle formalità̀ di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni

da diporto per attività̀ diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

(8) Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare. 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già̀ previste

dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di

lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì̀ la sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro

effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna

giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo

delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è

aumentato del 50 per cento.

chiarire, per esempio, tra i tanti dubbi interpretativi del comma 3, se la comunicazione debba

essere effettuata una sola volta, oppure precedentemente ad ogni esercizio dell’unità come

noleggio occasionale.

Si spera vivamente che il decreto sia emanato, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un

ulteriore caso di lacuna normativa (9).

5) Aspetti fiscali e impositivi.

La disciplina del noleggio occasionale è completata da una serie di disposizioni che

tracciano il suo regime fiscale e impositivo.

a) Il comma 5 dell’art. 49-bis prevede che i proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al

comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a

30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,

nella misura del 20 per cento.

Che tipo di limite è questo dei 30.000,00 euro? Se si supera si abbandona il noleggio

occasionale a beneficio del noleggio normale? E’ semplicemente un limite oltre al quale si perde la

possibilità di usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%? La norma, anche in questo punto, è poco

chiara: ma, considerando l’inciso di cui all’ultimo capoverso del comma 5 - dove è prevista quale

sanzione in caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista dal comma 3, la

preclusione al percipiente della possibilità̀ di fruire del regime tributario sostitutivo citato, o la

decadenza dal medesimo regime – si è propensi ad orientarsi verso quest’ultima strada, e

precisamente che il limite dei 30.000,00 euro annui non sia un elemento costitutivo della

fattispecie, ma semplicemente il limite superato il quale il soggetto perde l’agevolazione tributaria

citata (cedolare secca).

b) Non essendo una manifestazione dell’esercizio commerciale del diporto è bene ribadire

che l’esercizio avviene con esclusione di detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute

relative all’attività di noleggio.

c) L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle

persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la

(9) Si ripeterebbe una situazione simile a quella accaduta in ambito di sicurezza del lavoro. Com’è noto, dal 16 Maggio 2011 ogni

nave/imbarcazione da diporto, (non è chiaro se solo a quelle che sono impiegate in uso commerciale o anche a quelle in uso privato), è

soggetta al Decreto Legislativo 81/2008 (testo unico della sicurezza del lavoro).

Questa è stata la conseguenza della mancata emissione del Decreto previsto dall’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che avrebbe

dovuto dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra il D.Lgs. 81/2008 ed il D.Lgs. 272/99, concernente la

sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambito delle operazione e servizi portuali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 D.Lgs. 81/2008, alla

scadenza del termine previsto per l’emanazione del suddetto Decreto, previsto per il 15 Maggio 2011, il D.Lgs. 272/99 si intende

abrogato. Di conseguenza, sono venute meno le norme speciali che riconoscono le particolari condizioni per imprese e

lavoratori che operano a bordo alle navi.

Si possono ben immaginare le conseguenze - sia nell’organizzazione di bordo, che nella possibilità di un’applicazione funzionale e non

soltanto formale della norma intesa a tutelare la salute del lavoratore - dell’applicazione a bordo delle navi da diporto del D.Lgs.

81/2008, senza tener conto delle esistenti specificità, riconosciute fino ad adesso dall’ordinamento.

liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

In sostanza, la norma indica, semplicemente, come termine per il pagamento quello del 16

giugno. In merito al resto rimanda alle norme dettate in tema d’imposte sui redditi (10).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite modalità

semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento

dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente

comma.

Vi è, infine, riguardo a tali modalità di documentazione (eventuale fattura) e dichiarazione

delle somme percepite e di versamento delle imposte, un altro rimando normativo, con il quale il

direttore dell’Agenzia dell’Entrate dovrà provvedere in tal senso.

Avv. Antonello Meloni

Tel: 334.7079840

Web: www.studiolegalemeloni.eu

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